Fondo Pensione Credem - Cassa di previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano

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Domande frequenti... Rendita

Che cos'è la rendita?

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata dalla compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo una pensione complementare ("rendita"), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

Quando sono obbligato ad incassare il montante accumulato in rendita?

In caso di raggiungimento dei requisiti pensionistici potrai riscuotere il 100% del capitale maturato solo qualora la rendita mensile calcolata sul 70% del capitale maturato risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale (per il 2024 pari a 3473,60 €) altrimenti fino al 50% massimo del capitale maturato (comprensivo di tutte le eventuali anticipazioni accordate) ed il rimanente in rendita mensile o con altra periodicità a scelta.

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Fanno eccezione a questa regola i c.d. vecchi iscritti (iscritti ad una forma di previdenza complementare ante 29.4.93) ai quali viene automaticamente applicato il più favorevole regime introdotto dal dlgs 252/2005. In base a tale opzione viene erogato in forma capitale il 100% del montante accumulato sino al 2006 mentre, con riferimento al montante accumulato dal 2007, si applica la nuova disciplina di cui sopra. Resta salva la facoltà per i vecchi iscritti di richiedere la liquidazione in capitale dell’intero importo accumulato con applicazione del regime tributario (penalizzante) in vigore al 31.12.2006.

Quali sono le soglie orientative degli importi oltre i quali scatta l’obbligo di rendita?

In base ai coefficienti di conversione attualmente applicati dalla Compagnia Assicurativa Generali Italia Spa le soglie di importo indicative per i nuovi iscritti o per i vecchi iscritti sul montante maturato post 2007 sono:  

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Età

Maschi

Femmine

50

176.000

194.000

51

172.000

189.000

52

167.000

185.000

53

163.000

180.000

54

158.000

176.000

55

154.000

171.000

56

149.000

167.000

57

145.000

162.000

58

140.000

158.000

59

136.000

153.000

60

131.000

149.000

61

127.000

144.000

62

123.000

140.000

63

118.000

135.000

64

114.000

131.000

65

110.000

126.000

66

106.000

122.000

67

102.000

118.000

68

98.000

113.000

69

93.000

109.000

70

89.000

105.000

71

85.000

100.000

72

81.000

96.000

73

77.000

92.000

74

74.000

88.000

75

70.000

83.000

 

N.B. le soglie suddette hanno valore indicativo e variabile nel tempo per cui andranno verificate con la propria posizione personale al momento della richiesta di liquidazione per prestazione pensionistica.

Quali tipi di rendita sono previsti?

La convenzione prevede 6 tipi di rendita:
-    Vitalizia
-    Reversibile
-    Certa 5 anni e successivamente vitalizia
-    Certa 10 anni e successivamente vitalizia
-    Controassicurata
-    Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)

Quali sono le caratteristiche di queste differenti rendite?

Rendita vitalizia: detta rendita è corrisposta all’Assicurato finché è in vita.

Rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dall’Assicurato stesso, alla persona da lui designata. 

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Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita per i primi 5 o 10 anni è corrisposta all’Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all’Assicurato finché è in vita e fino al suo decesso.

Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all’Assicurato finché è in vita e successivamente, al verificarsi del decesso, è prevista la liquidazione ai beneficiari dallo stesso indicati di un capitale “valore di controassicurazione” determinato sottraendo al premio versato alla Compagnia il risultato del prodotto tra la rata di rendita iniziale ed il numero di rate liquidate fino alla data del decesso (in pratica viene restituito il capitale non ancora liquidato dalla Compagnia).

Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC): in caso di scelta di rendita vitalizia (anche reversibile) si può optare di integrare l’opzione con una rendita LTC, che verrà pagata esclusivamente in caso di perdita di autosufficienza dell’assicurato (prima testa) e di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in rate anticipate.

Dove trovo le caratteristiche del contratto stipulato con la Compagnia?

Nel documento sull’erogazione delle rendite.