Fondo Pensione Credem - Cassa di previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano

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Domande frequenti... Fiscalità

Quali sono le imposte che gravano sul patrimonio del Fondo Pensione?

Sul risultato di gestione viene applicata un’imposta del 20% ridotta al 12,50% per gli investimenti in titoli pubblici emessi dai paesi appartenenti alla “white list”; tale ritenuta viene applicata anche al rendimento della gestione assicurativa del comparto garantito.

I contributi versati al Fondo Pensione sono tassati?

I contributi sono versati al Fondo in esenzione di imposta sino all’importo di 5.300 euro. Essi verranno tassati al momento della liquidazione della posizione accantonata per riscatto o anticipo.

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Il TFR è versato in esenzione per tutto l’importo. Esso verrà tassato analogamente ai contributi al momento della liquidazione del Fondo.

Occorre indicare quanto versato al Fondo Pensione in fase di dichiarazione dei redditi?

No, se il versamento è stato effettuato per il solo tramite dell'attuale datore di lavoro; occorre invece effettuare il conguaglio se l'aderente ha effettuato un versamento volontario nell'anno di riferimento od ha versato ad altra forma di previdenza complementare.

Se l’importo dei contributi versati supera i 5.300 euro cosa occorre fare?

Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, devi inserire in procedura (percorso Agorà>People>Portale Fondo Pensione>“Accedi alla tua posizione on line”) l’importo dei contributi versati che eccedono tale soglia (c.d. contributi non dedotti).

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ATT.NE considerare solo il contributo personale e quello dell’azienda e non il TFR versato al Fondo. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Il premio assicurativo pagato deve essere indicato in dichiarazione dei redditi?

No, visto che ha già goduto del beneficio fiscale della deducibilità tramite il passaggio in busta paga.

Qual è la tassazione al momento della riscossione?

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Prestazioni pensionistiche

Montante maturato al 31/12/2000

Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006

Montante maturato dal 01/01/2007

In  forma  di  rendita vitalizia

Tassazione ordinaria sull’87,5% dell’imponibile

Tassazione ordinaria

Aliquota dal 15% fino al 9% (aliquota del 26% su c.d. rivalutazione della rendita)

In forma di rendita a durata definita 

Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)

Tassazione separata

Aliquota dal 15% fino al 9%

Prelievi liberamente determinabili

Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)

Tassazione separata

Aliquota dal 15% fino al 9%

In forma di capitale

Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)

Tassazione separata

Aliquota dal 15% fino al 9%

Prestazione pensionistica tutta in capitale con opzione “vecchio”

iscritto

Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari tassati al

12,50%)

Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione

Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione

 

RITA

Aliquota dal 15% fino al 9% (possibilità di optare per tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi) sia per dipendenti pubblici che per i privati

 

Anticipazioni

Montante maturato al 31/12/2000

Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006

Montante maturato dal 01/01/2007

Spese sanitarie

Tassazione separata

Tassazione separata (con doppia imposizione

provvisoria dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione, salvo conguaglio)

Aliquota dal 15% fino al 9%

Acquisto/Ristrutturazione prima casa

Tassazione separata

Tassazione separata (con doppia imposizione

provvisoria dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione, salvo conguaglio)

Aliquota del 23%

Ulteriori esigenze

Tassazione separata

Tassazione separata (con doppia imposizione

provvisoria dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione, salvo conguaglio)

Aliquota del 23%

 

Riscatto parziale

Montante maturato al 31/12/2000

Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006

Montante maturato dal 01/01/2007

Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi

Tassazione separata

Tassazione ordinaria

Aliquota dal 15% fino al 9%

Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi

Tassazione separata

Tassazione separata

Aliquota dal 15% fino al 9%

 

 

Riscatto totale

Montante maturato al 31/12/2000

Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006

Montante maturato dal 01/01/2007

Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi

Tassazione separata

Tassazione ordinaria

Aliquota dal 15% fino al 9%

Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi

Tassazione separata

Tassazione separata

Aliquota dal 15% fino al 9%

Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3

Tassazione separata

Tassazione separata

Aliquota dal 15% fino al 9%

Riscatto per premorienza ex art. 14, c. 3, del D.Lgs. 252/2005 (compreso riscatto per decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia ex art. 11, c. 3-quinquies, del D.Lgs. 252/2005)

Tassazione separata

Tassazione separata

Aliquota dal 15% fino al 9%