Fondo Pensione Credem
No. Eventualmente potrai sospendere temporaneamente la contribuzione a tuo carico (e conseguentemente quella dell’azienda); in questo caso è sufficiente fare una comunicazione via mail a casprev@credem.it.
[ Leggi tutto... ]Le uniche eccezioni sono la possibilità di chiedere un trasferimento volontario ad un'altra forma di previdenza complementare (solo in presenza di almeno due anni di partecipazione al Fondo Pensione e perdendo il contributo aziendale) o di chiedere il riscatto integrale della posizione causa invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo (in quest'ultimo caso sarà comunque possibile successivamente aderire nuovamente).
Modalità
A – Pensionamento: 100% del capitale maturato solo qualora la rendita mensile calcolata sul 70% del capitale maturato risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale (per il 2024 pari a 3473,60 euro) altrimenti fino al 50% massimo del capitale maturato (comprensivo di tutte le eventuali anticipazioni accordate) ed il rimanente in rendita mensile. Fanno eccezione a questa regola i c.d. vecchi iscritti (iscritti ad una forma di previdenza complementare ante 29.4.93)*
Riscatto: 100% del capitale maturato per:
B – cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione superiore a 4 anni
C – invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo anche in costanza del rapporto di lavoro
D – decesso dell’aderente
E – cause diverse (dimissioni, risoluzione consensuale, licenziamento...)
Riscatto: 50% del capitale maturato per:
F – cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni
G – ricorso da parte dell’azienda a procedure di mobilità o cassa integrazione
H – Riscatto tramite RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata): consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Casi A H:
solo se si possono far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare
Ritenute fiscali**
Casi A B C D F G H:
Aliquota del 15%, con ulteriore riduzione di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione ad una forma pensionistica, con una riduzione massima di 6 punti
Caso E:
aliquota del 23%
*ai vecchi iscritti viene automaticamente applicato il più favorevole regime introdotto dal dlgs 252/2005. In base a tale opzione viene erogato in forma capitale il 100% del montante accumulato sino al 2006 mentre, con riferimento al montante accumulato dal 2007, si applica la nuova disciplina di cui sopra. Resta salva la facoltà per i vecchi iscritti di richiedere la liquidazione in capitale dell’intero importo accumulato con applicazione del regime tributario (penalizzante) in vigore al 31.12.2006.
** la ritenuta fiscale indicata è solo per gli importi accantonati dal 2007 ad eccezione della RITA sulla quale la tassazione applicata è uguale per tutti i periodi di maturazione.
Gli importi accantonati in precedenza sono tassati con 2 regimi differenti a seconda che si riferiscano a periodi sino al 2000 e dal 2001 al 2006 il cui calcolo è piuttosto complesso e difficilmente sintetizzabile. Per approfondimenti vedi la circolare Ade n. 70 del 2007 e il documento sul regime fiscale. Fai sempre attenzione al mod. Cud che ti viene rilasciato all’atto della liquidazione in quanto potrebbe contenere delle voci che vanno inserite nella dichiarazione dei redditi in quanto soggette a riliquidazione da parte dall’amministrazione finanziaria.
In base ai coefficienti di conversione attualmente applicati dalla Compagnia Assicurativa Generali Italia Spa le soglie di importo indicative per i nuovi iscritti o per i vecchi iscritti sul montante maturato post 2007 sono:
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Età |
Maschi |
Femmine |
50 |
188.000 |
207.000 |
51 |
184.000 |
203.000 |
52 |
179.000 |
198.000 |
53 |
174.000 |
193.000 |
54 |
169.000 |
188.000 |
55 |
164.000 |
183.000 |
56 |
160.000 |
178.000 |
57 |
155.000 |
174.000 |
58 |
150.000 |
169.000 |
59 |
145.000 |
164.000 |
60 |
141.000 |
159.000 |
61 |
136.000 |
154.000 |
62 |
131.000 |
150.000 |
63 |
127.000 |
145.000 |
64 |
122.000 |
140.000 |
65 |
118.000 |
135.000 |
66 |
113.000 |
131.000 |
67 |
109.000 |
126.000 |
68 |
104.000 |
121.000 |
69 |
100.000 |
117.000 |
70 |
96.000 |
112.000 |
71 |
91.000 |
107.000 |
72 |
87.000 |
103.000 |
73 |
83.000 |
98.000 |
74 |
79.000 |
94.000 |
75 |
75.000 |
89.000 |
N.B. le soglie suddette hanno valore indicativo e variabile nel tempo per cui andranno verificate con la propria posizione personale al momento della richiesta di liquidazione per prestazione pensionistica.
Si, decorsi almeno 2 anni dall’iscrizione. In costanza di rapporto di lavoro però si perde il contributo aziendale. In caso di dimissioni, risoluzione consensuale ecc. posso decidere liberamente se mantenere la posizione aperta presso il Fondo, liquidarla oppure trasferirla.
Si, con le seguenti motivazioni:
1. Spese medichedi carattere grave e straordinario relative a sé, al coniuge o ai figli:
In qualsiasi momento e fino al 75% del capitale maturato, con ritenuta fiscale del 15%*
2. Acquisto/ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli:
Con 8 anni di iscrizione e fino al 75% del capitale maturato, con ritenuta fiscale del 23%*
3. Ulteriori esigenze:
Con 8 anni di iscrizione e fino al 30% del capitale maturato, con ritenuta fiscale del 23%*
[ Leggi tutto... ]*ritenuta fiscale applicata per importi accantonati dal 2007. Gli importi accantonati in precedenza sono tassati con 2 regimi differenti a seconda che si riferiscano a periodi sino al 2000 e dal 2001 al 2006 il cui calcolo è piuttosto complesso e difficilmente sintetizzabile. Per approfondimenti vedi la circolare Ade n. 70 del 2007 e il documento sul regime fiscale.
Nel “Documento sulle anticipazioni” pubblicato nel portale del fondo pensione puoi trovare la descrizione dettagliata delle casistiche per cui è possibile chiedere un anticipo della propria posizione e i documenti da produrre.
L’anticipo è sempre al netto delle imposte. L’anticipo pertanto verrà erogato per l’importo richiesto (che non potrà mai essere superiore alla documentazione di spesa) e successivamente soggetto alla tassazione prevista per la tipologia di anticipo richiesto. A titolo di esempio quindi se esibisco documentazione di spesa per 100, l’anticipo erogato sarà 100 meno la tassazione.
Si, la richiesta è ripetibile nei limiti dell’importo massimo concedibile per la singola causale.
Si, in qualsiasi momento potrai effettuare dei versamenti aggiuntivi per reintegrare la tua posizione patrimoniale.
Sul sito del fondo troverai tutta la modulistica e le informazioni sull’organizzazione del Fondo Pensione.
Ti ricordiamo che i moduli di richiesta vanno caricati, insieme alla documentazione prevista, all’interno della propria area riservata “sezione anticipi/riscatti”.
La richiesta di anticipo deve essere presentata tramite l’apposito modulo web all’interno della propria area riservata a cui occorre allegare la documentazione prevista in base alla tipologia e specificata nell’apposita informativa.
Occorre compilare l’apposito modulo di richiesta presente nella sezione “documenti” della propria area riservata o nella sezione “moduli” del sito web; tale modulo, unitamente alla documentazione specificata nell’apposita informativa, dovrà essere allegato nella rispettiva funzionalità dell’area riservata.
Agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi a meno che tu non abbia inserito altri nominativi in procedura. I soggetti designati del capitale accumulato possono anche essere diversi da quelli della posizione assicurativa. Per l’inserimento in procedura fai riferimento al documento pubblicato sul sito del fondo (nota tecnica soggetti designati mortis causa).
Nel caso il rapporto di lavoro dovesse cessare prima del pensionamento (per esempio dimissioni) potrai chiedere il riscatto totale di quanto maturato oppure trasferire l’intera posizione presso un altro fondo pensione.
[ Leggi tutto... ]Ricorda che non ci sono limiti di tempo per effettuare questa scelta, fino a quando non prenderai una decisione la tua posizione rimarrà in essere senza ulteriori versamenti, subendo solo le variazioni di valore quota conseguenti all’andamento del comparto di investimento prescelto.
Hai comunque la possibilità, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro, di effettuare un versamento annuale (rif. regolamento versamenti prosecuzione volontaria pubblicato sul portale del Fondo) per incrementare la tua posizione previdenziale e sfruttare il beneficio fiscale di deducibilità sul versamento: ti precisiamo però che in tal caso questo determina un cambio di adesione che passa da collettiva ad individuale.
In conseguenza di ciò nel caso volessi richiedere successivamente il riscatto di quanto accumulato nel Fondo dovresti dimostrare di non svolgere attività lavorativa al momento della richiesta oppure di trovarti in un'altra delle condizioni che ne permettono il riscatto (es. invalidità, pensionamento).