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Domande frequenti... R.I.T.A (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

In cosa consiste?

La prestazione consiste nell’erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici per la pensione di vecchiaia tempo per tempo vigenti.

Quali sono le caratteristiche necessarie per la Rita per contribuzione?

a. cessazione dell’attività lavorativa,
b. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni dal momento della richiesta;
c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Quali sono le caratteristiche necessarie per la Rita per inoccupazione?

a. cessazione dell’attività lavorativa;
b. disoccupazione o inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
c. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi dal momento della richiesta;
d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Cosa succede al montante non ancora erogato?

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, conservi il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

Qual è il comparto di destinazione della R.I.T.A.?

Salvo tua diversa volontà, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare ovvero il Sicurezza. Durante l’erogazione della RITA l’iscritto può esercitare la facoltà di cambiare il comparto di investimento del montante residuo a ciò destinato, fatto salvo il periodo minimo di permanenza di 12 mesi.

Qual è la periodicità di erogazione?

La periodicità del frazionamento è trimestrale e le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Cosa succede in caso di premorienza?

In caso di premorienza dell’iscritto in corso di percezione della rendita, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato dai beneficiari designati.